Ecoincentivi per le auto elettriche

Con gli Ecoincentivi statali hai oggi l’opportunità di cambiare auto risparmiando e contribuendo a un futuro più sostenibile. Si tratta di un programma del Governo che premia chi sceglie veicoli a zero emissioni, con contributi applicati direttamente come sconto in concessionaria.

Una soluzione concreta per ridurre i costi, rinnovare la tua mobilità e guidare un’auto tecnologicamente avanzata e rispettosa dell’ambiente.

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Di seguito riportiamo le FAQ1 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

FAQ

Cosa sono gli ecoincentivi auto e dove posso consultare il decreto?

La misura prevede incentivi per l’acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico già in possesso. Possono accedere al programma:

  • PERSONE FISICHE residenti in aree urbane funzionali con ISEE inferiore o pari a 40.000 euro: incentivi ammissibili per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici di categoria M1 previa rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5.
  • MICROIMPRESE con sede legale in un’area urbana funzionale: incentivi ammissibili per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali elettrici di categoria N1 o N2, previa rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5.

Puoi consultare il Decreto del 08/08/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che disciplina i nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici al seguente link.


Cosa si intende per veicolo nuovo ai fini dell’incentivi e cosa significano le categorie M1, N1 e N2?

Per "veicolo nuovo" si intende esclusivamente un veicolo elettrico a batteria che non sia mai stato immatricolato, né in Italia né in altri Paesi. L'immatricolazione rappresenta infatti l’atto amministrativo e giuridico che autorizza il veicolo alla circolazione e ne segna l'inizio della vita legale. Fino al compimento di tale atto, il veicolo mantiene la qualifica di "nuovo di fabbrica".

Le categorie di veicoli ammesse all’incentivo sono individuate secondo la classificazione europea e comprendono:

  • M1: identifica i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
  • N1: identifica i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
  • N2: identifica i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
Per quali tipologie di acquisto è riconosciuto l’incentivo a fondo perduto?

L'incentivo a fondo perduto è riconosciuto esclusivamente per l'acquisto in proprietà dei veicoli appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 236 dell'8 agosto 2025.

L'agevolazione non si applica a forme di acquisizione differenti dalla compravendita di bene mobile registrato, in coerenza con l'obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone (traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi dell'allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN 13 luglio 2021 (da ultimo revisionato all'esito della ulteriore Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025), con particolare riferimento al target associato all'Investimento 4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: "Acquisto di almeno 39.000 veicoli a emissione zero".

Come deve essere calcolato il prezzo di acquisto dei veicoli M1 ai fini dell’incentivo?

l prezzo di acquisto, come definito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 236 dell’8 agosto 2025, è da intendersi così come risultante dai listini dei prezzi ufficiali delle case automobilistiche produttrici, ovvero al netto degli importi di seguito indicati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • IVA;
  • eventuali optional e allestimenti;
  • Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
  • diritti di immatricolazione e altri oneri amministrativi;
  • emolumenti per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
  • imposta di bollo;
  • costo delle targhe.
Qual è la classe di omologazione relativa allo standard di emissione ammessa per i veicoli da rottamare ai fini dell’accesso al contributo?

L’art. 3 del DM 236 dell’08 agosto 2025 prevede, tra le altre condizioni per il conseguimento del bonus, che ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo “è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5”.

In particolare, rientrano tra i veicoli ammissibili alla rottamazione:

  • le autovetture (categoria M1) e i veicoli commerciali leggeri (categoria N1) con omologazione fino a Euro 5;
  • i veicoli commerciali pesanti (categoria N2) con omologazione fino a Euro V.

Il DM 8 agosto 2025, n. 236, non consente che sia l’acquirente a provvedere direttamente alla rottamazione del veicolo termico. L’art. 10 stabilisce infatti che il beneficiario debba consegnare il veicolo da rottamare al venditore, il quale è tenuto, entro trenta giorni dalla consegna del veicolo nuovo, a conferirlo a un demolitore e a curarne la cancellazione per demolizione tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista, ai sensi del DPR 19 settembre 2000, n. 358. Il venditore è altresì obbligato a conservare il certificato di demolizione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita.

L'accesso agli incentivi di cui al DM 236 dell'08 agosto 2025 è aperto a cittadini e microimprese di tutti i Comuni d'Italia?

No, gli incentivi sono concessi esclusivamente ai cittadini residenti in un’area urbana funzionale (FUA) e alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale (FUA), nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 236 dell’08 agosto 2025.

La FUA è costituita da una città/city e dalla sua zona di pendolarismo. La definizione di città/city, secondo le linee guida ed i parametri definiti da Eurostat e secondo i regolamenti: Regolamento (UE) 2017/2391 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130, è volta a superare un concetto unicamente amministrativo di città per svilupparne uno fondato sulla concentrazione della popolazione sul territorio.

La concentrazione della popolazione sul territorio viene misurata con i dati del censimento della popolazione per griglia regolare. La griglia è rappresentata da una maglia di celle da 1km² che, sovra-imposta al territorio, permette di calcolare la densità di popolazione in modo confrontabile. Un insieme di celle contigue della griglia regolare, ciascuna con una densità di popolazione di almeno 1.500 abitanti per km² e con almeno 50.000 abitanti complessivi, costituisce un agglomerato ad alta densità. Tale agglomerato viene identificato e associato al comune nell’ambito del cui territorio ricade. Una città/city è il comune, o l’insieme di comuni, per i quali almeno il 50% della popolazione ricade in un agglomerato ad alta densità.

Pertanto, perché un comune sia identificato come città/city è necessario che siano rispettati due requisiti:

  1. nel territorio del comune siano presenti uno o più agglomerati di celle della griglia ad alta densità che nel complesso includano almeno 50mila abitanti;
  2. la popolazione che risiede in tale/i agglomerato/i sia pari ad almeno il 50% della popolazione totale del comune.

L’altra parte costituente la FUA, la zona di pendolarismo, è l’insieme dei comuni contigui nei quali una quota maggiore o uguale al 15% di pendolari (sul totale dei pendolari residenti nel comune) si rechi giornalmente per lavoro nella città/city di riferimento. Per la definizione dei confini della zona di pendolarismo deve essere garantito il principio di contiguità tra i comuni dell'area, ovvero sono esclusi dalla FUA comuni non contigui ad essa, anche se presentano un pendolarismo verso la città/city pari o superiore alla soglia stabilita dal regolamento.

L'elenco delle aree urbane funzionali (FUA) richiamato dal decreto ministeriale n. 236 dell'8 agosto 2025 è da intendersi quello pubblicato da ISTAT e vigente dal momento della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 8 settembre 2025. Le FUA attualmente in vigore (disponibili al link https://situas.istat.it/web/#/territorio selezionando Unità Statistiche-FUA) si basano sulla matrice di pendolarismo del censimento 2011 e i dati di popolazione del 2011.

In che modo l’acquirente riceve l’incentivo e cosa si intende per mantenimento della proprietà?

L’art. 3, commi 4 e 5, del DM 8 agosto 2025, n. 236, dispone che l’incentivo sia erogato dal venditore all’acquirente mediante compensazione diretta sul prezzo di acquisto del veicolo.

Il Decreto stabilisce inoltre che, per beneficiare del bonus, l’acquirente – sia per veicoli di categoria M1 sia per quelli delle categorie N1 e N2 – è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo incentivato per almeno 24 mesi.

Il DM non consente, pertanto, l’alienazione o il trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo prima di tale termine: in caso contrario, sarà l’acquirente (e non la concessionaria) a dover restituire l’incentivo percepito.

Chi ha già beneficiato dell’incentivo nel 2024 o negli anni precedenti può richiederlo nuovamente?

Il DM 8 agosto 2025 non vieta che un privato possa nuovamente accedere al bonus, ferme restando le altre condizioni previste. Per le imprese (ivi inclusi i soggetti con partita IVA) si applica la disciplina di cui al Reg. (UE) 2023/2831 (Regolamento «de minimis») e al Reg. (UE) 2024/3118 (Regolamento «de minimis» settore agricolo), in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a un’impresa unica non può eccedere rispettivamente 300.000 euro o 50.000 euro nell’arco di tre anni (calcolati a partire dalla registrazione nella piattaforma informatica ai sensi dell’articolo 6 del DM 8 agosto 2025, n. 236).

Pertanto un’impresa può richiedere il bonus se nei tre anni precedenti non ha ottenuto incentivi a titolo di “de minimis” di qualunque natura (garanzie, sgravi fiscali, etc.), oppure, pur avendoli ottenuti, vi è ancora capienza rispetto ai massimali sopra indicati.

Il veicolo acquistato con l’incentivo e il veicolo M1 da rottamare possono essere cointestati? E l’acquirente del nuovo veicolo può essere diverso dal proprietario del veicolo da rottamare?

L’art. 3 del DM 08.08.2025, n. 236, stabilisce che l’incentivo è riconosciuto:

  • per le persone fisiche, a un solo soggetto per nucleo familiare;
  • per le microimprese, a ciascuna singola microimpresa.

Il DM non consente, pertanto, che i veicoli incentivati siano cointestati.

Mentre non vieta che il veicolo M1 destinato alla rottamazione sia cointestato, a condizione che la persona fisica che richiede la prenotazione del bonus risulti prima intestataria del veicolo da almeno sei mesi.

Infine il DM 8 agosto 2025, n. 236 non vieta che il soggetto acquirente del veicolo di categoria M1 sia diverso dal proprietario del veicolo da rottamare, purché a mente dell’art. 3, comma 2, del D.M. si tratti di un componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE dal DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii.

Cosa deve intendersi per documento comprovante l’acquisto?

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, il documento comprovante l’acquisto del veicolo deve essere individuato nel contratto di compravendita, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti contraenti (acquirente e venditore).

Il predetto contratto è tenuto a riportare, oltre agli elementi essenziali richiesti dall’ordinamento per la sua validità ed efficacia, una descrizione puntuale del veicolo oggetto di trasferimento, la categoria del veicolo (M1, N1 o N2), il numero identificativo del voucher validato, nonché – in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236 – l’indicazione del veicolo destinato alla rottamazione e l’esatta quantificazione della riduzione di prezzo applicata in ragione dell’incentivo concesso.

Il contratto deve altresì recare, in maniera chiara e inequivocabile, la data di sottoscrizione, la quale, ai fini della validità ai sensi della disciplina vigente, non potrà in alcun caso risultare posteriore al 30 giugno 2026.