Garanzia di due anni per autoveicoli nuovi della marca Škoda

1. Per l’acquisto di un Autoveicolo nuovo della Marca Škoda il Concessionario Škoda riconosce al proprio Cliente finale una Garanzia di 2 (due) anni come per legge. Il Concessionario Škoda garantisce che l’Autoveicolo nuovo di Marca Škoda è esente da vizi e difetti, con riferimento sia ai materiali costruttivi che per gli eventuali interventi o riparazioni da esso effettuati.

2. Il periodo di validità della Garanzia è di due anni ed ha inizio dalla data di consegna dell’Autoveicolo nuovo al proprio Cliente finale da parte del Concessionario Škoda (ovvero, se successiva, dalla data di prima immatricolazione dell’Autoveicolo in questione). Si precisa che nell’ipotesi in cui tale Autoveicolo risulti essere già stato immatricolato, consegnato a Clienti o comunque utilizzato da un altro Concessionario Škoda nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (comprendente Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera, il periodo di validità della Garanzia si intenderà aver avuto inizio alla data di prima immatricolazione, consegna o utilizzo dell’Autoveicolo stesso. La data di inizio del periodo di validità della Garanzia di due anni, fermo restando quanto precede, verrà convalidata in base a quanto prescritto dal “Programma Service”.

3. L’applicabilità della Garanzia è comunque subordinata alla regolare effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione sull’Autoveicolo, in base ai criteri di volta in volta indicati dalla Casa Costruttrice, Škoda AUTO A.S.

4. In caso di richiesta di intervento ai sensi della Garanzia qui illustrata, il Concessionario Škoda potrà scegliere se porre rimedio al vizio o difetto mediante riparazione, da effettuarsi direttamente o tramite un Service Partner Škoda (e stabilendo a propria discrezione se riparare ovvero sostituire eventuali componenti difettosi), ovvero - per i casi più gravi, ed a propria esclusiva discrezione - se fornire in sostituzione al proprio Cliente finale un altro veicolo di modello e tipo equivalente.

5. La Garanzia potrà essere fatta valere come segue: a) le richieste di intervento possono essere rivolte esclusivamente a Service Partner Škoda nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera. La Garanzia non si applica ad Autoveicoli consegnati a Clienti finali, ovvero immatricolati, in qualunque Paese non compreso nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera; b) con ogni richiesta di intervento il Cliente dovrà esibire il libretto di “Programma Service” dell’Autoveicolo, debitamente compilato e aggiornato; c) è inteso che tutti i componenti dell’Autoveicolo eventualmente sostituiti diverranno di proprietà esclusiva del Service Partner Škoda che avrà effettuato l’intervento richiesto; d) la Garanzia si intenderà applicabile anche ai componenti dell’Autoveicolo riparati (o riverniciati) ovvero sostituiti nell’ambito dell’intervento richiesto, per la stessa durata residua del termine di Garanzia dell’Autoveicolo stesso; e) nel caso in cui il vizio o difetto dell’Autoveicolo si manifesti durante un tragitto (panne), il Cliente che abbia diritto a richiedere l’intervento in Garanzia ai sensi di quanto precede potrà usufruire del “Servizio Mobilità”, a condizione che contatti la Centrale Operativa al numero 800/018.049 (per il solo territorio italiano) o al numero +39/02/6616.5579. La Centrale Operativa, in collaborazione con il Service Partner Škoda di turno più vicino, stabilirà se l’intervento potrà essere eseguito direttamente sul luogo della panne oppure presso la sede del Service Partner Škoda; f) è inteso che nell’ipotesi di sostituzione dell’intero Autoveicolo secondo quanto indicato al punto 4 che precede, la fornitura del veicolo sostitutivo avverrà esclusivamente presso il Concessionario Škoda che abbia venduto o immatricolato per la prima volta l’Autoveicolo coperto da Garanzia, e si intenderà applicabile un congruo parametro Pagina 3/5 di valutazione tenuto conto del periodo complessivo e delle condizioni dell’utilizzo già effettuato dell’Autoveicolo sostituito.

6. Trattandosi di Garanzia convenzionale, resta ferma la discrezionalità a favore del Concessionario Škoda in tutte le ipotesi di eventuale decisione di sostituzione di cui al punto 4 che precede, sempre nei limiti delle applicabili norme di legge relative a vizi o difetti di particolare gravità, per i quali si è dimostrato non possibile rimediare tramite ripetuti interventi di riparazione.

7. La Garanzia non si applica, in ogni caso, qualora i vizi o difetti siano riconducibili ad una delle seguenti cause:

a) utilizzo improprio dell’Autoveicolo o sua sottoposizione a sollecitazioni eccessive (quali, a mero titolo di esempio, l’uso in competizioni automobilistiche anche informali, l’uso in ambienti di tipo “estremo”, il carico eccessivo e simili);

b) danneggiamento dell’Autoveicolo per cause esterne, inclusi sinistri e fenomeni naturali (ad esempio grandine, alluvione, smottamenti del terreno);

c) interventi di riparazione o manutenzione sull’Autoveicolo eseguiti in modo tecnicamente inappropriato da soggetti non facenti parte della Rete di Assistenza Škoda;

d) interventi di installazione di parti di ricambio o di altre strutture sull’Autoveicolo - o smontaggio di parti dell’Autoveicolo stesso - eseguiti in modo tecnicamente inappropriato da soggetti non facenti parte della Rete di Assistenza Škoda. Tale limitazione si intende estesa anche alle ipotesi in cui l’attività di installazione si riferisca ad accessori non forniti dalla Škoda Auto A.S. (o distributori ed aventi causa);

e) modifiche dell’Autoveicolo (ad esempio elaborazioni o il cosiddetto “tuning”) e/o installazione sullo stesso di componenti e accessori non specificamente autorizzati dalla Casa Costruttrice, Škoda Auto A.S.;

f) mancato rispetto delle disposizioni tecniche relative all’uso, al trattamento ed alla manutenzione dell’Autoveicolo (quali ad esempio quelle riportate nel relativo “Manuale di Istruzioni per l’Uso”);

g) mancata denuncia al Concessionario Škoda dei vizi o difetti riscontrati sull’Autoveicolo, nelle applicabili forme e termini di legge (e comunque, se d’uso, nei più brevi tempi ragionevolmente possibili), ovvero mancata cooperazione del beneficiario della Garanzia nel consentire prontamente l’intervento tecnico occorrente nella fattispecie per rimediare a tali vizi o difetti.

8. E’ inteso in ogni caso che la Garanzia non si applica a qualunque fenomeno di naturale usura dell’Autoveicolo e dei suoi componenti.

9. La Garanzia qui indicata non attribuisce al beneficiario ulteriori diritti o facoltà in aggiunta a quanto sopra espressamente previsto; a mero titolo di esempio, si precisa a tale riguardo che la Garanzia non comporta diritti di indennizzo o risarcimento, né il diritto ad ottenere la disponibilità di un veicolo sostitutivo per il periodo di fermo dell’Autoveicolo occorrente all’esecuzione dell’intervento richiesto.

10. In ogni caso quanto qui previsto non è inteso a limitare i diritti inderogabili di legge spettanti all’acquirente nei confronti del proprio Venditore e/o del Costruttore dell’Autoveicolo.


Garanzia carrozzeria/vernici Škoda

Garanzia aggiuntiva per la carrozzeria e vernici di autoveicoli nuovi Škoda ad integrazione della Garanzia sopra descritta, e con applicazione delle medesime modalità e restrizioni relative alla stessa, il Concessionario Škoda riconosce al proprio Cliente finale la seguente Garanzia Aggiuntiva relativa alla verniciatura e carrozzeria di autoveicoli nuovi della Marca Škoda: a) Garanzia di 3 (tre) anni per eventuali vizi o difetti di verniciatura; b) Garanzia di 10 (dieci) o 12 (dodici) anni per casi di corrosione passante/perforante della carrozzeria a seconda del modello e Anno Modello. Resta inteso che la Garanzia Aggiuntiva non attribuisce al Cliente finale il diritto di ottenere dal Concessionario Škoda la disponibilità di un autoveicolo sostitutivo per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi tecnici di verniciatura.