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Imposte dirette (art. 15 del T.U.I.R.)
E’ riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF pari al 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti con handicap che comportano ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
I mezzi necessari alla locomozione ammessi all’agevolazione sono: - motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b) c) f) del codice della strada (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici); - autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a) c) f) ed m) del codice della strada (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, autocaravan).
I mezzi devono essere adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie, anche se prodotti in serie. Sono compresi tra i mezzi adattati alla guida anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla apposita commissione medica locale.
La detrazione spetta anche (dal 01/01/2000) ai sordomuti e non vedenti, a prescindere dall’adattamento dei medesimi. Il Ministero, con la C.M. 30 luglio 2001, n. 72/E, ha indicato con precisione le categorie di non vedenti e sordomuti cui sono applicabili le agevolazioni sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA. In particolare, secondo le definizioni della L. n. 68/1999 cui si fa riferimento, sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, mentre i non vedenti che possono godere dell’agevolazione sono quelli ricompresi nelle categorie “ciechi totali”, “ciechi parziali” e “ipovedenti gravi”. L’appartenenza ad una delle predette categorie deve risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche pubbliche ovvero da autocertificazione.
A partire dal 01/01/2001, la detrazione IRPEF è stata riconosciuta anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (L. n. 388 del 23/12/2000). La C.M. 11 maggio 2001, n. 46/E ha precisato che per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti l’adattamento del veicolo non è necessario qualora costoro siano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. In caso contrario, e cioè di disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, permane la necessità, ai fini dell’agevolazione, dell’adattamento del veicolo.
La detrazione d’imposta spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento ad un solo veicolo, nei limiti di spesa massima di € 18.076,00.
E’ possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
L’agevolazione si applica anche nell’ipotesi di acquisto effettuato dal familiare di cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico.
La Risoluzione Agenzia Entrate 16/05/2006 n. 66/E ha chiarito che in ipotesi di più disabili a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può usufruire nel corso del quadriennio dei benefici fiscali per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Esempio: acquisto nel 2007 di un’autovettura adattata, al prezzo di € 20.000.
Potrà essere detratto l’importo di € 3.434,44 (19% di 18.076) dalle imposte dovute per l’anno 2007, ovvero quattro quote costanti di € 858,61 nel 2007-2008-2009-2010.
I.V.A. (art. 1, commi 1 e 2, Legge 9/4/86, n. 97)
Agevolazione: aliquota ridotta 4%
Oggetto: - cessioni ed importazioni di motoveicoli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici); - cessioni ed importazioni di autoveicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, ma non autocaravan) di cilindrata fino a 2.000 c.c. se a benzina o fino a 2.500 c.c. (2.800 c.c. dal 01/01/2001) se diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap (di cui all’art. 3 della L. 104/1992), con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione; - dal 01/01/2001 anche le cessioni ed importazioni di autoveicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 c.c. se a benzina o fino a 2.800 c.c. se diesel, a prescindere dall’adattamento del veicolo, effettuate nei confronti di sordomuti o non vedenti (L. n. 342 del 21/11/2000), ovvero nei confronti di soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (L. n. 388 del 23/12/2000); - prestazioni rese da officine per adattare i suddetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica; - cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi; - cessioni di auto con cambio automatico a disabili con minorazioni di tipo motorio, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada (C.M. 31/7/1998, n. 197/E).
Condizione: gli adattamenti, quando eseguiti, devono risultare dalla carta di circolazione.
N.B.: l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% può avvenire, senza limiti di valore, una sola volta in un periodo di quattro anni (salvi i casi in cui il veicolo risulti essere stato cancellato dal PRA), e le cessioni e le prestazioni di cui sopra sono agevolate anche se effettuate nei confronti dei familiari di cui i soggetti portatori di handicap sono fiscalmente a carico.
Tasse Automobilistiche (Art. 8, comma 7, L. 27/12/1997 n. 449)
Per le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per trasporti specifici o per trasporto promiscuo, di portatori di handicap, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria di questi, è prevista l’esenzione dalle tasse automobilistiche. Tale esenzione, prevista anche per i veicoli adattati per l’accompagnamento di tali soggetti, è stata estesa, a decorrere dal 01/01/2001 ai veicoli (non necessariamente adattati) acquistati da sordomuti, non vedenti, da soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o da invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Imposta provinciale di trascrizione (Art. 8, comma 4, L. 27/12/4997 n. 449)
E' prevista per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione per la registrazione al PRA dei passaggi di proprietà. La legge finanziaria 2001 ha esteso tale esenzione anche ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ed agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Restano pertanto esclusi dall'agevolazione i sordomuti e non vedenti, poiché, per tali soggetti, il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 non ha previsto la suddetta esenzione.
| HANDICAP | DETRAZIONE IRPEF 19% | ALIQUOTA IVA 4% | ADATTAMENTO VEICOLO NECESSARIO | ALTRI REQUISITI | ESENZ. TASSE AUTOM. | ESENZ. I.P.T. |
| Ridotte/impedite capacità motorie permanenti (senza grave limitaz. in deambulazione) |
SI |
SI |
SI |
- La detrazione Irpef compete solo per un veicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di € 18.076,00;
- Agevolazioni Iva solo per i veicoli fino a 2000 c.c. se a benzina o fino a 2800 c.c. se diesel;
- L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione |
SI |
SI |
| Sordomuti e non vedenti |
SI |
SI |
NO |
- La detrazione Irpef compete solo per un veicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di € 18.076,00;
- Agevolazioni Iva solo per i veicoli fino a 2000 c.c. se a benzina o fino a 2800 c.c. se diesel; |
SI |
NO |
| Psichici e mentali con indennità di accompagnam. |
SI |
SI |
NO |
- La detrazione Irpef compete solo per un veicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di € 18.076,00;
- Agevolazioni Iva solo per i veicoli fino a 2000 c.c. se a benzina o fino a 2800 c.c. se diesel; |
SI |
SI |
| Grave limitaz. in deambulazione o pluriamputazioni |
SI |
SI |
NO |
- La detrazione Irpef compete solo per un veicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di € 18.076,00);
- Agevolazioni Iva solo per i veicoli fino a 2000 c.c. se a benzina o fino a 2800 c.c. se diesel; |
SI |
SI |
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