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Glossario - Definizioni


Autovetture
(art. 54, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
"Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente".

Autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 54, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
"Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente". (Categoria non più omologabile).

Autocaravan (art. 54, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
"Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Motocicli (art. 53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
"Veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente".

Ciclomotori (art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
"I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h."

Altri veicoli (descritti in altri articoli del D.Lgs. 30/4/92, n. 285)
Veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, motocarri, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d’opera, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi o multimodali, microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, altri veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli d’epoca, ...

Veicoli destinati ad uso pubblico (R.M. 22/1/76 Prot. 503454)
Utilizzati per il trasporto di persone o di cose in servizio da piazza o in servizio di linea (es.: taxi).

Veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali (C.M. 13/2/97 n. 37/E)
Veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata (es.: autovetture per imprese che esercitano noleggi, ovvero attività di scuola guida).
Veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (C.M. 3/8/79 n. 25/364695)

Veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (es.: auto destinate alla rivendita per produttori e commercianti di autoveicoli); le auto ad uso dimostrazione sono state incluse in questa categoria, in quanto acquisite per essere destinate alla rivendita anche se dopo essere state utilizzate per breve periodo di tempo a scopo dimostrativo o di vetrina (R.M. n. 550378 del 27/7/90).
Nella risposta all’interrogazione parlamentare del 20/12/89, n. 5-1868 il Ministero delle finanze ha definito l’attività propria dell’impresa "quella compresa nell’ordinaria sfera di azione dell’impresa che realizza l’oggetto proprio istituzionale della stessa".
E’ stato poi affermato che i beni acquistati dalle società di leasing per essere concessi in locazione finanziaria, pur formando oggetto di ammortamento, si qualificano come beni oggetto dell’attività propria dell’impresa e non come beni strumentali (R.M. n. 445585 del 2/12/91).

Contratto di noleggio "full service" (C.M. 10/02/98 n.48/E)
Contratto misto nel quale la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite in seguito della stipula. Tale accordo contrattuale prevede, infatti, oltre alla locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato.