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F.A.Q.: Frequently Asked Questions


Vi proponiamo alcuni frequenti e talvolta complessi quesiti relativi alla normativa fiscale vigente, raggruppati per tematica:

» IMPOSTE DIRETTE
» I.V.A.
» INCENTIVI
» DISABILI
» NORMATIVA
» I.V.A.

Abbiamo il piacere di inviarti la risposta al quesito scelto, contattando l’8000SKODA (800075632) oppure scrivendo un email all’indirizzo info@skodaflotte.it.
Per qualsiasi ulteriore informazione o quesito in materia fiscale, scrivi a info@skodaflotte.it.

IMPOSTE DIRETTE


Domanda A1: Sono un amministratore delegato di una S.p.A.. Poiché uso la mia auto personale per l’attività di amministratore, la società mi riconosce un rimborso chilometrico calcolato in misura pari al valore ACI previsto per la mia macchina con una percorrenza di 15.000 chilometri annui. E’ corretto?

Domanda A2: Volevo chiedere come e quanto posso scaricare fiscalmente con un noleggio a lungo termine.

Domanda A3: L'acquisto di un auto aziendale data in utilizzo all'amministratore può essere dedotto integralmente?

Domanda A4:
Sono un libero professionista esercente l’attività di geometra. Dalla cessione dell’unica autovettura utilizzata per la mia attività ho realizzato una minusvalenza: posso dedurla in sede di tassazione?

Domanda A5:
Siamo due ingegneri soci di una società semplice professionale e utilizziamo le due autovetture della società sia per uso professionale che per uso personale. Si chiede se i costi relativi alle auto in questione siano deducibili nei limiti del 40% oppure integralmente.

Risposte:
Se desideri ricevere le risposte a queste domande, chiama 8000SKODA (800075632) oppure scrivi una mail a info@skodaflotte.it.

I.V.A.


Domanda B1: Siamo i soci di una S.r.l. intestataria di un’autovettura acquistata usata da una concessionaria ad € 13.000. Ora venderemo l’autovettura al prezzo di € 7.000.
Considerato che il prezzo concordato è di € 7.000 IVA inclusa, nella fattura di cessione dell’auto dovremo calcolare l’IVA su € 7.000 (€ 1.400) o dovremo piuttosto scorporarla in modo che il totale imponibile + IVA dia € 7.000 (€ 5.833 imponibile + 1.166 IVA = 7.000)?

Domanda B2: La nostra società (S.N.C.) deve vendere ad un privato al prezzo finito di € 10.000 un’autovettura acquistata nel 2001. Come dovrà essere emessa la fattura di vendita tenuto conto che, al momento dell’acquisto, l’IVA è stata detratta nella misura del 15%?

Domanda B3: Sono un avvocato. Mi è stato detto che se acquisto un’auto immatricolata come autocarro posso scaricare tutta l’IVA e il 100% del costo. Preciso che nel mio caso l’auto sarebbe effettivamente destinata al trasporto di cospicui volumi di documenti e pratiche. E’ corretto?

Domanda B4: E’ vero che se vado ad acquistare un’auto in Germania non pago l’IVA?

Domanda B5: La nostra società (SpA commerciale italiana di un gruppo multinazionale operante nel settore della meccanica di precisione) intende acquistare un'autovettura usata (2.000 di cilindrata, con poco più di sei mesi e più di seimila chilometri) da una propria società collegata spagnola, in seguito ad un distaccamento di un dirigente spagnolo in Italia. Si chiede come inquadrare correttamente l'acquisto ai fini IVA e come dovrà essere fatturata la successiva rivendita.

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INCENTIVI


Domanda C1: Di quale tipo di agevolazione, ai fini IVA ed ai fini delle imposte, può godere una società in nome collettivo che svolge attività di consulenza aziendale, nel caso decida di sostituire l'attuale auto (FIAT BRAVA), con una auto tipo SKODA Octavia? Può godere del credito d’imposta ed eventualmente in che misura, anche se non dichiara la macchina uso ufficio, considerato che comunque se ne fa un uso promiscuo?

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DISABILI


Domanda D1: E’ vero che i disabili sono esonerati dal pagamento del bollo auto? Cosa si deve fare per ottenere l’esenzione?

Domanda D2: Mi è stata riconosciuta l’invalidità a causa di un handicap di tipo motorio che mi obbliga a guidare solamente veicoli dotati di cambio automatico. Data la natura del mio handicap posso usufruire delle agevolazioni Irpef ed Iva per i disabili tenuto anche conto che molte autovetture presentano già tale caratteristica in modelli di serie?

Domanda D3: Una disabile affetta da insufficienza renale cronica, sottoposta a dialisi per tre giorni alla settimana, non titolare di patente di guida, dichiarata portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 della legge 104/92, per l'acquisto di un' auto nuova ha diritto all'applicazione dell'aliquota iva del 4% ed alla esenzione dal pagamento della tassa di proprietà?

Risposte:
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NORMATIVA


Articolo 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni)

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

I.V.A.


Articolo 19-bis1- primo comma, lettere a) b) c) d) e) del DPR 26/10/72, n. 633

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone.